In caso di licenziamento dei lavoratori con contratti a tutele crescenti, il datore di lavoro può offrire delle soluzioni pratiche durante le conciliazioni, per risolvere il conflitto.
La soluzione delle conciliazioni prevede l’erogazione di una somma che non rientra nel reddito imponibile fiscale e non è soggetta a contribuzione previdenziale.
Le somme stabilite nelle conciliazioni dovranno essere corrisposte entro i termini dell’impugnazione del licenziamento.
L’importo previsto come indennizzo è pari a una mensilità per ogni anno di lavoro trascorso, e non potrà in nessun caso essere inferiore a due mesi o superiore a diciotto.
Per le imprese che hanno meno di quindici dipendenti l’importo previsto nella conciliazione è ridotto alla metà.
Nella nostra struttura è attivo lo sportello-conciliazioni, per informare e offrire assistenza alle imprese e ai dipendenti interessati a tutto ciò che riguarda i rapporti dipendente-datore di lavoro e le relazioni sindacali.
Gli accordi raggiunti con la nostra consulenza hanno la medesima efficacia e validità di quelli sottoscritti davanti al Giudice del Lavoro.
Le conciliazioni raggiunte presso i nostri uffici vi offrono alcune garanzie, come l’assoluta riservatezza dei dati trattati e la risoluzione in maniera definitiva di tutte le vertenze in atto.
Le conciliazioni, inoltre, prevengono possibili inoppugnabilità delle rinunce formulate e delle transazioni stipulate, ai sensi dell’art. 2113 c.c.