Il DL 146/2021 ha introdotto importanti riforme per quanto riguarda la formazione e il ruolo del Preposto.
Riferimento normativo:
Articolo 37 del D.lgs. 81/2008,
nuovo comma 7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.
Perché la data del 21/12/2023:
Riferimento temporale di 24 mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 215/2021 (data del 21/12/2021)
L'obbligo del mancato aggiornamento biennale è sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell'INL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni.
Pertanto:
L'obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023.
La CLAAI rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.