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SUPERBONUS 110%, CEDI IL CREDITO CON CREDITART CONFIDI

ott 20, 2020

SUPERBONUS 110%, CEDI IL CREDITO CON CREDITART CONFIDI

Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a fronte di alcune tipologie di interventi edili. Tale detrazione (il c.d. bonus 110%), ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, è fruibile in cinque quote annuali di pari importo, per le spese:
documentate e rimaste a carico del contribuente;
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
destinate a interventi di efficientamento energetico fatti dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) entro il 30 giugno 2022.
Il Decreto prevede il bonus 110% per i seguenti interventi:
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie;
Sostituzione impianti climatizzazione invernali esistenti sulle parti comuni degli edifici con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
Esecuzione di misure antisismiche per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di edifici ubicati in zone classificate come “ad alta pericolosità”.
I contribuenti destinatari delle detrazioni fiscali potranno optare, alternativamente, per: 
uno sconto sul corrispettivo dovuto;
la trasformazione in credito d’imposta.
CEDI IL BONUS 110% A CREDITART CONFIDI
Il nostro confidi, insieme alle banche partner, è a disposizione per acquistare il credito d’imposta dalle imprese edili che lo abbiano acquistato dai condomini.
I prodotti del nostro confidi prevedono o il semplice acquisto del credito o la possibilità per le imprese di ottenere un finanziamento agevolato per effettuare i lavori e successivamente chiudere il fido con la cessione del credito d’imposta.
Inoltre, le banche partner, per le imprese che ne avessero bisogno, offrono in convenzione i professionisti necessari per l’asseverazione tecnica e fiscale.
Contattaci per maggiori informazioni 0823356661
Oppure claaicaserta@gmail.com
Autore: RAIANO ROSARIO 28 dic, 2023
Il DL 146/2021 ha introdotto importanti riforme per quanto riguarda la formazione e il ruolo del Preposto. Riferimento normativo: Articolo 37 del D.lgs. 81/2008, nuovo comma 7-ter : per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo. Perché la data del 21/12/2023: Riferimento temporale di 24 mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 215/2021 (data del 21/12/2021) L'obbligo del mancato aggiornamento biennale è sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell'INL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni. Pertanto:
Autore: RAIANO ROSARIO 09 ott, 2023
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Autore: RAIANO ROSARIO 01 set, 2023
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