Blog Post

EBAC: Contributi per la Partecipazione a Fiere Internazionali in Italia o all’ estero svoltesi nell’ anno 2022

RAIANO ROSARIO • mag 25, 2023

EBAC: Contributi per la Partecipazione a Fiere Internazionali in Italia o all’ estero svoltesi nell’ anno 2022

1. Tipologia dell’intervento. L’EBAC concederà un contributo alle imprese che abbiano sostenuto costi per la partecipazione ad azioni di internazionalizzazione e a partecipazioni a fiere internazionali svolte in Italia e all’estero, non in proprio, ma attraverso organismi pubblici o privati. Spese finanziabili : – affitto di aree e allestimento di fiere internazionali svolte in Italia e/o all’estero; – materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni in lingua estera; – spese di trasporto merci da esporre e spese assicurative; – spese di interpretariato e traduzione; – attività di consulenza professionali, studi di mercato e studi di fattibilità, realizzazione di siti e-commerce, offerti direttamente dagli organismi di aggregazione di impresa a cui l’azienda aderisce; – spese per la realizzazione di “incoming” in Italia di delegazioni commerciali estere; 2. Durata e misura delle provvidenze. Il contributo è concesso (una tantum) solo per un solo singolo intervento di cui sopra, fino ad un massimo di € 1.000,00 annue. 3. Procedura. Per richiedere il contributo il richiedente deve inoltrare domanda all’ente secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce alle richieste. Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale. Le istanze dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2023 N.B. Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che risultano essere in regola con i contributi versati all’EBAC. Per ulteriori informazioni contattare la CLAAI: tel. 0823.356661 cell. 339.2690468 – claaicaserta@gmail.com

scarica il file
Autore: RAIANO ROSARIO 28 dic, 2023
Il DL 146/2021 ha introdotto importanti riforme per quanto riguarda la formazione e il ruolo del Preposto. Riferimento normativo: Articolo 37 del D.lgs. 81/2008, nuovo comma 7-ter : per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo. Perché la data del 21/12/2023: Riferimento temporale di 24 mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 215/2021 (data del 21/12/2021) L'obbligo del mancato aggiornamento biennale è sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell'INL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni. Pertanto:
Autore: RAIANO ROSARIO 09 ott, 2023
RICHIEDI IL CONTRIBUTO “ACQUISTI VEICOLI COMMERCIALI” FINO A € 5.000,00
Autore: RAIANO ROSARIO 01 set, 2023
This is a subtitle for your new post
Altri post
Share by: